Art. 13.
(Rapporto fra l'ente, la Commissione
e gli aspiranti all'adozione).

      1. All'articolo 39-ter della legge sull'adozione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «1-bis. Al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, gli enti devono altresì sottoporre alla preventiva approvazione della Commissione di cui all'articolo 38:

          a) le tariffe da applicare ai servizi resi nel corso della procedura, sia in Italia che all'estero;

          b) le condizioni generali di contratto da applicare al rapporto intercorrente con gli aspiranti all'adozione.

      1-ter. Il mandato conferito dagli aspiranti all'adozione all'ente deve essere redatto per iscritto a pena di nullità. In particolare deve prevedere che l'ente:

          a) fornisca agli adottanti le informazioni sull'andamento delle adozioni concluse, negli ultimi tre anni, nel Paese straniero da loro indicato, con riferimento ai tempi di attesa, alle classi di età dei minori, ai costi e alle difficoltà operative incontrate;

          b) renda nota la data di scadenza dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c);

          c) indichi il tempo medio di definizione della procedura e svolga l'incarico ricevuto nel rispetto dei tempi indicati all'atto del conferimento dell'incarico;

          d) dia immediato avviso agli aspiranti genitori adottivi qualora non sia in grado di eseguire l'incarico affidatogli nel rispetto dei tempi indicati all'atto di conferimento dell'incarico;

          e) aggiorni tempestivamente gli aspiranti all'adozione sullo stato della procedura;

 

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          f) svolga l'incarico conferito operando secondo una metodologia leale, trasparente e verificabile.

      1-quater. Non possono essere dedotti in contratto importi di spesa da corrispondere all'ente in difformità ai tetti massimi determinati dalla Commissione, di intesa con i rappresentanti degli enti autorizzati. Dell'importo di spesa eventualmente dedotto in eccesso non può essere richiesto il pagamento.
      1-quinquies. Dal momento dell'ingresso del minore in Italia, qualora la legge del Paese straniero di provenienza lo richieda, gli affidatari e i genitori adottivi collaborano con gli enti per la stesura delle relazioni da inviare alla competente autorità straniera, concernenti l'andamento dell'inserimento del minore nella nuova famiglia».